Prima di proporre ricorso è bene rifl ette-re e fare le dovute valutazioni sui costi
che vanno sostenuti. Anche la rinuncia a
portare avanti una causa, infatti, non eso-nera dal pagamento del contributo uni-fi cato a prescindere dai motivi che pos-sono giustifi care questa decisione. Lo ha
chiarito il Consiglio di stato, prima sezio-ne, con il parere 4380/2011. La rinuncia,
dunque, non può comportare l’esenzione
dal pagamento del contributo unifi cato,
non potendo la causa estintiva del proce-dimento eliminare il fatto (presupposto
oggettivo del dovere contributivo) della
avvenuta proposizione del ricorso.
Per i giudici amministrativi, il contribu-to ha natura di prestazione imposta rien-trante nel concetto di tributo, che trova
il suo presupposto nella insorgenza di un
processo giurisdizionale o di un procedi-mento di tipo giustiziale. La rinuncia al
ricorso costituisce causa di improcedibi-lità o di estinzione del giudizio, che però
ha avuto una sua vita e durata, seppure
breve. In effetti, le norme che disciplina-no il contributo unifi cato contenute nel
dpr 115/2002, si legge nella motivazione
del parere, fanno riferimento ai «proces-si» e per concretizzare la sussistenza dei
presupposti per il sorgere dell’obbligazio-ne tributaria è suffi ciente la proposizione
del ricorso, «non rilevando quindi le vi-cende del procedimento o la sua estinzio-ne per ogni tipo di causa». Peraltro, non
è esonerato dall’obbligo neppure chi ha
proposto il ricorso non sapendo che fosse
tenuto a sostenere questo costo: sia per il
generale principio secondo cui l’ignoran-za della legge non scusa, sia perché una
volta sorto l’obbligo contributivo solo il
pagamento è in grado di determinarne
l’estinzione. La Commissione tributaria
provinciale di Roma, prima sezione, con la
sentenza 205/2012, ha ritenuto che il con-tributo abbia natura fi scale e, per l’effet-to, si è dichiarata competente a decidere
sull’impugnazione dell’atto con il quale la
segreteria ne ha richiesto il pagamento al
ricorrente. Sono infatti qualifi cabili come
avvisi di accertamento o di liquidazione,
impugnabili in base all’articolo 19 del
decreto legislativo 546/1992, tutti quegli
atti con cui l’amministrazione comunica
al contribuente una pretesa tributaria.
La giurisdizione si estende a tutte le
controversie che attengono all’esisten-za o all’entità dell’obbligazione. Perché
possa aversi una controversia fi scale, che
come tale possa essere attribuita alla giu-risdizione delle commissioni, non basta
che il ricorrente contesti con la propria
domanda l’esistenza delle condizioni da
cui la legge fa dipendere il suo assogget-tamento a una determinata pretesa, ma
è richiesto che la domanda sia rivolta nei
confronti dell’ente impositore.
lunedì 25 marzo 2013
Le informazioni raccolte formano indizi per innescare i controlli
La prima domanda che probabilmen-
te è normale fare è: ma che tipo di
dati gli operatori fi nanziari trasmet-
tono all’Agenzia delle entrate? Solo
i saldi o anche i movimenti annua-
li? Vediamo dunque di rispondere a
queste domande ipotizzando il caso
di un contribuente che intrattiene
un rapporto di conto corrente, ha
un dossier titoli e utilizza la carta
di credito. Seguendo il contenuto
del provvedimento i dati che vengo-
no trasmessi all’anagrafe tributaria
sono essenzialmente riconducibili a
due ipotesi:
- il saldo all’inizio e alla fi ne dell’an-
no. Quindi, se il contribuente all’ini-
zio dell’anno dispone di 50 mila euro
di conto corrente e alla fi ne dell’an-
no dispone di 60 mila euro, questi
sono dati conosciuti;
- le movimentazioni in accredito e in
addebito che hanno riguardato quel
conto. Quindi, da un saldo positivo
di 10 mila euro nel corso dell’anno,
l’Agenzia conoscerà anche la modali-
tà di formazione sommando algebri-
camente affl ussi e uscite costruendo
un primo tassello da, eventualmen-
te, utilizzare successivamente;
- per il dossier titoli, di fatto, al di
là dei valori contabili di inizio e fi ne
anno, la comunicazione riguarderà
gli apporti e i prelievi effettuati nel
corso dell’anno, quindi investimenti
e disinvestimenti in titoli;
- per la carta di credito, oltre all’ana-
lisi dei limiti di spesa, saranno se-
gnalati gli acquisti effettuati nel
corso dell’anno. In questa indica-
zione, per esempio, si può trovare
la spiegazione del fatto che, ai fi ni
dello spesometro, non viene richie-
sta ai commercianti la segnalazione
dell’operazione effettuata con il
privato. Ciò in quanto sarà la banca
che ha emesso la carta di credito a
comunicare i dati in questione.
Dall’affl usso complessivo di questi
dati l’Agenzia delle entrate avrà un
riscontro immediato e sostanzial-
mente complessivo di quale sia la
situazione finanziaria del contri-
buente in termini di disponibilità e
di movimentazione. Potrebbe essere
questo un primo indizio per avvia-
re una indagine fi scale che, in ogni
caso, non sfocia immediatamente
in un avviso di accertamento. I dati
in questione potrebbero essere un
indizio in quanto, nelle motivazioni
del provvedimento si legge che le
informazioni ricavate servono per
svolgere con maggiore profi cuità e
celerità le attività istruttorie con-
nesse alla esecuzione delle indagini
fi nanziarie. Di fatto, dunque, un in-
nesco ai controlli basati appunto sui
dati di natura fi nanziaria. Che po-
trebbe generare una serie di incroci
utili ai fi ni dell’applicazione del red-
ditometro pensando, per esempio, a
questi casi:
- se vi è un incremento del saldo di
conto corrente dall’inizio alla fi ne
dell’anno, vi è un incremento della
quota di risparmio che, per quello
specifi co anno, comporta l’assimila-
zione a un maggiore reddito;
- la sommatoria degli accrediti e de-
gli addebiti potrebbe rappresentare
una evidenziazione incrociata con
investimenti e disinvestimenti pa-
trimoniali il cui «delta» viene tenuto
in considerazione ai fi ni della appli-
cazione del nuovo redditometro;
- le movimentazioni della carta di
credito potrebbero ovviamente es-
sere riconducibili ad acquisti o spese
effettuate per usufruire di servizi o
di beni che, nel nuovo redditometro,
costituiscono indicatori di capacità
contributiva.
Considerato che in anagrafe tributa-
ria affl uiscono già una serie di dati
ulteriori quali i contratti e le utenze,
è evidente che il quadro complessi-
vo della posizione del contribuente
potrà apparire da un punto di vista
fi nanziario decisamente più chiaro.
Ma una volta che l’Agenzia delle
entrate avrà a disposizione questa
enorme mole di dati, come procederà
alla individuazione dei contribuen-
ti nei confronti dei quali avviare un
controllo? Sul punto, va detto come
sia la norma sia il provvedimento
rinviano all’individuazione di appo-
siti criteri che, in linea di principio
si devono ritenere fondati su uno
scostamento rilevante tra quanto
dichiarato e quanto risultante, in-
tanto, dalle movimentazioni fi nan-
ziarie. In altri termini, laddove il
contribuente dichiari un reddito,
per esempio, di 20 mila euro e movi-
menti nel corso del medesimo anno
importi decisamente superiori, per
esempio, pari a 60 mila euro, è pos-
sibile che la lampadina dell’Agenzia
delle entrate possa accendersi al
fi ne di verifi care la posizione fi sca-
le. Un aspetto particolarmente de-
licato potrebbe rivestire l’analisi di
questi dati nei confronti di alcune
categorie di contribuenti per i quali,
a fronte di determinati meccanismi
normativi, i dati relativi alle «uscite»
a determinate condizioni possono
rappresentare materia imponibile.
Si pensi ai professionisti e agli im-
prenditori individuali per i quali,
appunto, i prelievi se non giustifi -
cati possono costituire base di riferi-
mento per l’imputazione di maggiori
compensi o ricavi. Quindi, se in ge-
nerale le movimentazioni negative
di un conto corrente costituiscono
sinonimo di spesa e comunque di
capacità contributiva, per i profes-
sionisti e gli imprenditori il rilievo
di questi prelievi può essere duplice
in quanto a determinare condizioni
quelle movimentazioni possono di-
ventare maggiori compensi o ricavi
e dunque maggior reddito. In questo
quadro va anche detto come:
- i primi invii dovrebbero riguardare
i dati relativi ai periodi di imposta
2011 e 2012, senza un interessa-
mento dei periodi di imposta 2009
e 2010, nei quali già opera il nuovo
redditometro;
- la conservazione dei dati verrà
effettuata per un periodo pari al
massimo tempo previsto per gli ac-
certamenti fi scali e, dunque, sino al
31 dicembre del quinto anno suc-
cessivo a quello di presentazione
della dichiarazione, tenendo conto
anche del caso in cui la dichiarazio-
ne è omessa;
- vi è una incognita relativa ai conti
che sono stati aperti in seguito, per
esempio, allo scudo fi scale che sono
come noto segretati. Sulla base del-
la lettura del provvedimento non è
chiaro se anche questi dati saranno
comunicati ovvero verrà data con-
tezza esclusivamente della loro esi-
stenza, ma con valorizzazione pari
a zero.
te è normale fare è: ma che tipo di
dati gli operatori fi nanziari trasmet-
tono all’Agenzia delle entrate? Solo
i saldi o anche i movimenti annua-
li? Vediamo dunque di rispondere a
queste domande ipotizzando il caso
di un contribuente che intrattiene
un rapporto di conto corrente, ha
un dossier titoli e utilizza la carta
di credito. Seguendo il contenuto
del provvedimento i dati che vengo-
no trasmessi all’anagrafe tributaria
sono essenzialmente riconducibili a
due ipotesi:
- il saldo all’inizio e alla fi ne dell’an-
no. Quindi, se il contribuente all’ini-
zio dell’anno dispone di 50 mila euro
di conto corrente e alla fi ne dell’an-
no dispone di 60 mila euro, questi
sono dati conosciuti;
- le movimentazioni in accredito e in
addebito che hanno riguardato quel
conto. Quindi, da un saldo positivo
di 10 mila euro nel corso dell’anno,
l’Agenzia conoscerà anche la modali-
tà di formazione sommando algebri-
camente affl ussi e uscite costruendo
un primo tassello da, eventualmen-
te, utilizzare successivamente;
- per il dossier titoli, di fatto, al di
là dei valori contabili di inizio e fi ne
anno, la comunicazione riguarderà
gli apporti e i prelievi effettuati nel
corso dell’anno, quindi investimenti
e disinvestimenti in titoli;
- per la carta di credito, oltre all’ana-
lisi dei limiti di spesa, saranno se-
gnalati gli acquisti effettuati nel
corso dell’anno. In questa indica-
zione, per esempio, si può trovare
la spiegazione del fatto che, ai fi ni
dello spesometro, non viene richie-
sta ai commercianti la segnalazione
dell’operazione effettuata con il
privato. Ciò in quanto sarà la banca
che ha emesso la carta di credito a
comunicare i dati in questione.
Dall’affl usso complessivo di questi
dati l’Agenzia delle entrate avrà un
riscontro immediato e sostanzial-
mente complessivo di quale sia la
situazione finanziaria del contri-
buente in termini di disponibilità e
di movimentazione. Potrebbe essere
questo un primo indizio per avvia-
re una indagine fi scale che, in ogni
caso, non sfocia immediatamente
in un avviso di accertamento. I dati
in questione potrebbero essere un
indizio in quanto, nelle motivazioni
del provvedimento si legge che le
informazioni ricavate servono per
svolgere con maggiore profi cuità e
celerità le attività istruttorie con-
nesse alla esecuzione delle indagini
fi nanziarie. Di fatto, dunque, un in-
nesco ai controlli basati appunto sui
dati di natura fi nanziaria. Che po-
trebbe generare una serie di incroci
utili ai fi ni dell’applicazione del red-
ditometro pensando, per esempio, a
questi casi:
- se vi è un incremento del saldo di
conto corrente dall’inizio alla fi ne
dell’anno, vi è un incremento della
quota di risparmio che, per quello
specifi co anno, comporta l’assimila-
zione a un maggiore reddito;
- la sommatoria degli accrediti e de-
gli addebiti potrebbe rappresentare
una evidenziazione incrociata con
investimenti e disinvestimenti pa-
trimoniali il cui «delta» viene tenuto
in considerazione ai fi ni della appli-
cazione del nuovo redditometro;
- le movimentazioni della carta di
credito potrebbero ovviamente es-
sere riconducibili ad acquisti o spese
effettuate per usufruire di servizi o
di beni che, nel nuovo redditometro,
costituiscono indicatori di capacità
contributiva.
Considerato che in anagrafe tributa-
ria affl uiscono già una serie di dati
ulteriori quali i contratti e le utenze,
è evidente che il quadro complessi-
vo della posizione del contribuente
potrà apparire da un punto di vista
fi nanziario decisamente più chiaro.
Ma una volta che l’Agenzia delle
entrate avrà a disposizione questa
enorme mole di dati, come procederà
alla individuazione dei contribuen-
ti nei confronti dei quali avviare un
controllo? Sul punto, va detto come
sia la norma sia il provvedimento
rinviano all’individuazione di appo-
siti criteri che, in linea di principio
si devono ritenere fondati su uno
scostamento rilevante tra quanto
dichiarato e quanto risultante, in-
tanto, dalle movimentazioni fi nan-
ziarie. In altri termini, laddove il
contribuente dichiari un reddito,
per esempio, di 20 mila euro e movi-
menti nel corso del medesimo anno
importi decisamente superiori, per
esempio, pari a 60 mila euro, è pos-
sibile che la lampadina dell’Agenzia
delle entrate possa accendersi al
fi ne di verifi care la posizione fi sca-
le. Un aspetto particolarmente de-
licato potrebbe rivestire l’analisi di
questi dati nei confronti di alcune
categorie di contribuenti per i quali,
a fronte di determinati meccanismi
normativi, i dati relativi alle «uscite»
a determinate condizioni possono
rappresentare materia imponibile.
Si pensi ai professionisti e agli im-
prenditori individuali per i quali,
appunto, i prelievi se non giustifi -
cati possono costituire base di riferi-
mento per l’imputazione di maggiori
compensi o ricavi. Quindi, se in ge-
nerale le movimentazioni negative
di un conto corrente costituiscono
sinonimo di spesa e comunque di
capacità contributiva, per i profes-
sionisti e gli imprenditori il rilievo
di questi prelievi può essere duplice
in quanto a determinare condizioni
quelle movimentazioni possono di-
ventare maggiori compensi o ricavi
e dunque maggior reddito. In questo
quadro va anche detto come:
- i primi invii dovrebbero riguardare
i dati relativi ai periodi di imposta
2011 e 2012, senza un interessa-
mento dei periodi di imposta 2009
e 2010, nei quali già opera il nuovo
redditometro;
- la conservazione dei dati verrà
effettuata per un periodo pari al
massimo tempo previsto per gli ac-
certamenti fi scali e, dunque, sino al
31 dicembre del quinto anno suc-
cessivo a quello di presentazione
della dichiarazione, tenendo conto
anche del caso in cui la dichiarazio-
ne è omessa;
- vi è una incognita relativa ai conti
che sono stati aperti in seguito, per
esempio, allo scudo fi scale che sono
come noto segretati. Sulla base del-
la lettura del provvedimento non è
chiaro se anche questi dati saranno
comunicati ovvero verrà data con-
tezza esclusivamente della loro esi-
stenza, ma con valorizzazione pari
a zero.
Dalle spese con carte di credito ai saldi, i c/c non hanno segreti
A
i nastri di partenza
l’anagrafe dei rappor-ti fi nanziari, pensata
dalla legge n. 214 del
22 dicembre 2011: i primi
«numeri» che affl uiranno per
essere a disposizione dell’am-ministrazione fi nanziaria ri-guarderanno, peraltro, proprio
questo periodo di imposta. Per
essere «valutati» e scremati
dall’amministrazione al fine
di intraprendere un’attività
di controllo nei confronti, pro-babilmente, di coloro che risul-teranno avere dichiarato un
reddito troppo basso rispetto
alle movimentazioni e alle di-sponibilità risultanti. Il tutto,
con un obiettivo reale: stanare
anche attraverso l’utilizzo del
redditometro quelle situazioni
reddituali incompatibili rispet-to ai dati fi nanziari. Un occhio
di riguardo sarà riservato an-che a coloro che, svolgendo una
attività soggetta agli studi di
settore, risulteranno essere
non in linea (sia in termini di
congruità sia di coerenza) con
quanto stimato da Gerico. Una
linea di accertamento, dunque,
che si va via via concretizzando,
condivisibile in linea di princi-pio, ma con l’incognita del reale
utilizzo e delle problematiche
che potrebbero verificarsi in
relazione ai periodi di impo-sta 2009 e 2010, anni in cui
opera il nuovo redditometro,
ma senza l’ausilio delle nuo-ve comunicazioni periodiche
dei dati di natura fi nanziaria.
Come accennato, dunque, si va
formando il puzzle delle nuove
ipotesi di selezione dei contri-buenti delineato dal decreto
legge n. 201 del 2011 (conver-tito appunto nella l. 214/2011)
nel quale erano espressi alcuni
principi valevoli, in particolare,
per gli accertamenti destinati
alle persone fi siche. Infatti:
- si affermava l’obbligo, in
capo agli intermediari fi nan-ziari, di trasmissione periodi-ca all’anagrafe tributaria delle
movimentazioni che hanno in-teressato i rapporti in essere e
di ogni informazione relativa ai
predetti rapporti necessaria ai
fi ni dei controlli fi scali, nonché
dell’importo delle operazioni;
- le informazioni comuni-cate sono utilizzate dall’am-ministrazione fi nanziaria per
l’elaborazione da parte della
stessa, sulla base di appositi
criteri selettivi di specifi che li-ste di contribuenti a maggior
rischio di evasione. Peraltro, la
fi nalità non è solo fi scale, ma
anche «sociale», in quanto le
informazioni che affluiscono
all’amministrazione fi nanzia-ria possono essere utilizzate
per la verifi ca dei dati Isee.
Il quesito al quale rispondere
è che tipo di attività concreta e
nei confronti di chi può svolgere
verifi ca l’Agenzia delle entrate
e, per queste fi nalità, quali sa-ranno i dati che saranno co-municati. Ad alcune di queste
problematiche si può già forni-re una risposta esaminando il
contenuto del provvedimento e
il relativo allegato.
i nastri di partenza
l’anagrafe dei rappor-ti fi nanziari, pensata
dalla legge n. 214 del
22 dicembre 2011: i primi
«numeri» che affl uiranno per
essere a disposizione dell’am-ministrazione fi nanziaria ri-guarderanno, peraltro, proprio
questo periodo di imposta. Per
essere «valutati» e scremati
dall’amministrazione al fine
di intraprendere un’attività
di controllo nei confronti, pro-babilmente, di coloro che risul-teranno avere dichiarato un
reddito troppo basso rispetto
alle movimentazioni e alle di-sponibilità risultanti. Il tutto,
con un obiettivo reale: stanare
anche attraverso l’utilizzo del
redditometro quelle situazioni
reddituali incompatibili rispet-to ai dati fi nanziari. Un occhio
di riguardo sarà riservato an-che a coloro che, svolgendo una
attività soggetta agli studi di
settore, risulteranno essere
non in linea (sia in termini di
congruità sia di coerenza) con
quanto stimato da Gerico. Una
linea di accertamento, dunque,
che si va via via concretizzando,
condivisibile in linea di princi-pio, ma con l’incognita del reale
utilizzo e delle problematiche
che potrebbero verificarsi in
relazione ai periodi di impo-sta 2009 e 2010, anni in cui
opera il nuovo redditometro,
ma senza l’ausilio delle nuo-ve comunicazioni periodiche
dei dati di natura fi nanziaria.
Come accennato, dunque, si va
formando il puzzle delle nuove
ipotesi di selezione dei contri-buenti delineato dal decreto
legge n. 201 del 2011 (conver-tito appunto nella l. 214/2011)
nel quale erano espressi alcuni
principi valevoli, in particolare,
per gli accertamenti destinati
alle persone fi siche. Infatti:
- si affermava l’obbligo, in
capo agli intermediari fi nan-ziari, di trasmissione periodi-ca all’anagrafe tributaria delle
movimentazioni che hanno in-teressato i rapporti in essere e
di ogni informazione relativa ai
predetti rapporti necessaria ai
fi ni dei controlli fi scali, nonché
dell’importo delle operazioni;
- le informazioni comuni-cate sono utilizzate dall’am-ministrazione fi nanziaria per
l’elaborazione da parte della
stessa, sulla base di appositi
criteri selettivi di specifi che li-ste di contribuenti a maggior
rischio di evasione. Peraltro, la
fi nalità non è solo fi scale, ma
anche «sociale», in quanto le
informazioni che affluiscono
all’amministrazione fi nanzia-ria possono essere utilizzate
per la verifi ca dei dati Isee.
Il quesito al quale rispondere
è che tipo di attività concreta e
nei confronti di chi può svolgere
verifi ca l’Agenzia delle entrate
e, per queste fi nalità, quali sa-ranno i dati che saranno co-municati. Ad alcune di queste
problematiche si può già forni-re una risposta esaminando il
contenuto del provvedimento e
il relativo allegato.
Nudi nelle fauci del fisco Tutte le spese pagate con la carta di credito finiranno nell’anagrafe tributaria, una per una. E tutti gli accessi alle cassette di sicurezza
T
utte le spese effettuate con la carta
di credito finiranno automaticamente
nell’anagrafe tributaria, una per una. La
grande banca dati del fisco sarà quindi
informata dei dettagli più insignifi-canti della vita del contribuente.
Anche gli accessi alle cassette
di sicurezza saranno contati ed
evidenziati nella trasmissione
annuale che le banche e gli altri
intermediari finanziari faranno a
partire dai dati del 2011. E così il
saldo attivo e passivo di tutte le
operazioni registrate sia sul conto
corrente sia sul deposito titoli. Per
farla breve, quello che una volta
era il segreto bancario si è ribalta-to nel suo contrario, la trasparen-za più assoluta. L’operazione è in
rampa di lancio da qualche tempo,
ma ormai ci siamo, manca solo la
firma del direttore dell’Agenzia delle
entrate sul provvedimento che spie-gherà agli intermediari finanziari le
modalità di trasmissione dei numeri
che registrano praticamente tutte le
più importanti scelte economiche de-gli italiani. La firma è attesa per le
prossime ore: il dubbio più importan-te da sciogliere riguarda la modalità
di trasmissione dei conti scudati.
Non si è ancora deciso se chiedere
una trasmissione a saldo zero
oppure obbligare anche all’in-dicazione dei saldi: in questo
caso ci sarebbe un’ennesima prova
che non conviene fidarsi dello Stato,
che prima promette l’anonimato, poi ti
fa pagare una tassa per restare anonimo e
poi ti toglie comunque ogni copertura.
L’elenco provvisorio dei dati che finiranno
nell’anagrafe tributaria è pubblicato alle pagine
4 e 5. È così dettagliato da non lasciare all’evasore
alcuna possibilità di fuga. Non solo. Questi dati saranno
incrociati con gli altri già presenti nell’anagrafe tributaria,
per esempio quelli del redditometro, e dovrebbero portare
alla formazione di liste di presunti evasori sempre più
precise. Il sacrificio completo della privacy dei cittadini-contribuenti viene giustificato con le esigenze sempre più
pressanti della lotta all’evasione e con l’argomentazione
che chi non evade e non ricicla denaro sporco non avrà
nulla da temere.
P.s.
Poiché è assurdo spremere i cittadini e poi sprecare il
denaro pubblico, il sacrificio della privacy dei contribuenti
dovrebbe essere bilanciato da una analoga trasparenza
assoluta delle entrate e delle uscite dei politici e dei buro-crati. Tutti i loro movimenti bancari andrebbero segnalati
ad una banca dati, magari gestita dalla guardia di finanza,
con accesso limitato a qualche decina di giornalisti, di asso-ciazioni di consumatori, di pubblici ministeri, di detective
della corte dei conti. I cani da guardia antispreco. I servitori
dello Stato onesti non dovrebbero avere nulla da temere
utte le spese effettuate con la carta
di credito finiranno automaticamente
nell’anagrafe tributaria, una per una. La
grande banca dati del fisco sarà quindi
informata dei dettagli più insignifi-canti della vita del contribuente.
Anche gli accessi alle cassette
di sicurezza saranno contati ed
evidenziati nella trasmissione
annuale che le banche e gli altri
intermediari finanziari faranno a
partire dai dati del 2011. E così il
saldo attivo e passivo di tutte le
operazioni registrate sia sul conto
corrente sia sul deposito titoli. Per
farla breve, quello che una volta
era il segreto bancario si è ribalta-to nel suo contrario, la trasparen-za più assoluta. L’operazione è in
rampa di lancio da qualche tempo,
ma ormai ci siamo, manca solo la
firma del direttore dell’Agenzia delle
entrate sul provvedimento che spie-gherà agli intermediari finanziari le
modalità di trasmissione dei numeri
che registrano praticamente tutte le
più importanti scelte economiche de-gli italiani. La firma è attesa per le
prossime ore: il dubbio più importan-te da sciogliere riguarda la modalità
di trasmissione dei conti scudati.
Non si è ancora deciso se chiedere
una trasmissione a saldo zero
oppure obbligare anche all’in-dicazione dei saldi: in questo
caso ci sarebbe un’ennesima prova
che non conviene fidarsi dello Stato,
che prima promette l’anonimato, poi ti
fa pagare una tassa per restare anonimo e
poi ti toglie comunque ogni copertura.
L’elenco provvisorio dei dati che finiranno
nell’anagrafe tributaria è pubblicato alle pagine
4 e 5. È così dettagliato da non lasciare all’evasore
alcuna possibilità di fuga. Non solo. Questi dati saranno
incrociati con gli altri già presenti nell’anagrafe tributaria,
per esempio quelli del redditometro, e dovrebbero portare
alla formazione di liste di presunti evasori sempre più
precise. Il sacrificio completo della privacy dei cittadini-contribuenti viene giustificato con le esigenze sempre più
pressanti della lotta all’evasione e con l’argomentazione
che chi non evade e non ricicla denaro sporco non avrà
nulla da temere.
P.s.
Poiché è assurdo spremere i cittadini e poi sprecare il
denaro pubblico, il sacrificio della privacy dei contribuenti
dovrebbe essere bilanciato da una analoga trasparenza
assoluta delle entrate e delle uscite dei politici e dei buro-crati. Tutti i loro movimenti bancari andrebbero segnalati
ad una banca dati, magari gestita dalla guardia di finanza,
con accesso limitato a qualche decina di giornalisti, di asso-ciazioni di consumatori, di pubblici ministeri, di detective
della corte dei conti. I cani da guardia antispreco. I servitori
dello Stato onesti non dovrebbero avere nulla da temere
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