La prima domanda che probabilmen-
te è normale fare è: ma che tipo di
dati gli operatori fi nanziari trasmet-
tono all’Agenzia delle entrate? Solo
i saldi o anche i movimenti annua-
li? Vediamo dunque di rispondere a
queste domande ipotizzando il caso
di un contribuente che intrattiene
un rapporto di conto corrente, ha
un dossier titoli e utilizza la carta
di credito. Seguendo il contenuto
del provvedimento i dati che vengo-
no trasmessi all’anagrafe tributaria
sono essenzialmente riconducibili a
due ipotesi:
- il saldo all’inizio e alla fi ne dell’an-
no. Quindi, se il contribuente all’ini-
zio dell’anno dispone di 50 mila euro
di conto corrente e alla fi ne dell’an-
no dispone di 60 mila euro, questi
sono dati conosciuti;
- le movimentazioni in accredito e in
addebito che hanno riguardato quel
conto. Quindi, da un saldo positivo
di 10 mila euro nel corso dell’anno,
l’Agenzia conoscerà anche la modali-
tà di formazione sommando algebri-
camente affl ussi e uscite costruendo
un primo tassello da, eventualmen-
te, utilizzare successivamente;
- per il dossier titoli, di fatto, al di
là dei valori contabili di inizio e fi ne
anno, la comunicazione riguarderà
gli apporti e i prelievi effettuati nel
corso dell’anno, quindi investimenti
e disinvestimenti in titoli;
- per la carta di credito, oltre all’ana-
lisi dei limiti di spesa, saranno se-
gnalati gli acquisti effettuati nel
corso dell’anno. In questa indica-
zione, per esempio, si può trovare
la spiegazione del fatto che, ai fi ni
dello spesometro, non viene richie-
sta ai commercianti la segnalazione
dell’operazione effettuata con il
privato. Ciò in quanto sarà la banca
che ha emesso la carta di credito a
comunicare i dati in questione.
Dall’affl usso complessivo di questi
dati l’Agenzia delle entrate avrà un
riscontro immediato e sostanzial-
mente complessivo di quale sia la
situazione finanziaria del contri-
buente in termini di disponibilità e
di movimentazione. Potrebbe essere
questo un primo indizio per avvia-
re una indagine fi scale che, in ogni
caso, non sfocia immediatamente
in un avviso di accertamento. I dati
in questione potrebbero essere un
indizio in quanto, nelle motivazioni
del provvedimento si legge che le
informazioni ricavate servono per
svolgere con maggiore profi cuità e
celerità le attività istruttorie con-
nesse alla esecuzione delle indagini
fi nanziarie. Di fatto, dunque, un in-
nesco ai controlli basati appunto sui
dati di natura fi nanziaria. Che po-
trebbe generare una serie di incroci
utili ai fi ni dell’applicazione del red-
ditometro pensando, per esempio, a
questi casi:
- se vi è un incremento del saldo di
conto corrente dall’inizio alla fi ne
dell’anno, vi è un incremento della
quota di risparmio che, per quello
specifi co anno, comporta l’assimila-
zione a un maggiore reddito;
- la sommatoria degli accrediti e de-
gli addebiti potrebbe rappresentare
una evidenziazione incrociata con
investimenti e disinvestimenti pa-
trimoniali il cui «delta» viene tenuto
in considerazione ai fi ni della appli-
cazione del nuovo redditometro;
- le movimentazioni della carta di
credito potrebbero ovviamente es-
sere riconducibili ad acquisti o spese
effettuate per usufruire di servizi o
di beni che, nel nuovo redditometro,
costituiscono indicatori di capacità
contributiva.
Considerato che in anagrafe tributa-
ria affl uiscono già una serie di dati
ulteriori quali i contratti e le utenze,
è evidente che il quadro complessi-
vo della posizione del contribuente
potrà apparire da un punto di vista
fi nanziario decisamente più chiaro.
Ma una volta che l’Agenzia delle
entrate avrà a disposizione questa
enorme mole di dati, come procederà
alla individuazione dei contribuen-
ti nei confronti dei quali avviare un
controllo? Sul punto, va detto come
sia la norma sia il provvedimento
rinviano all’individuazione di appo-
siti criteri che, in linea di principio
si devono ritenere fondati su uno
scostamento rilevante tra quanto
dichiarato e quanto risultante, in-
tanto, dalle movimentazioni fi nan-
ziarie. In altri termini, laddove il
contribuente dichiari un reddito,
per esempio, di 20 mila euro e movi-
menti nel corso del medesimo anno
importi decisamente superiori, per
esempio, pari a 60 mila euro, è pos-
sibile che la lampadina dell’Agenzia
delle entrate possa accendersi al
fi ne di verifi care la posizione fi sca-
le. Un aspetto particolarmente de-
licato potrebbe rivestire l’analisi di
questi dati nei confronti di alcune
categorie di contribuenti per i quali,
a fronte di determinati meccanismi
normativi, i dati relativi alle «uscite»
a determinate condizioni possono
rappresentare materia imponibile.
Si pensi ai professionisti e agli im-
prenditori individuali per i quali,
appunto, i prelievi se non giustifi -
cati possono costituire base di riferi-
mento per l’imputazione di maggiori
compensi o ricavi. Quindi, se in ge-
nerale le movimentazioni negative
di un conto corrente costituiscono
sinonimo di spesa e comunque di
capacità contributiva, per i profes-
sionisti e gli imprenditori il rilievo
di questi prelievi può essere duplice
in quanto a determinare condizioni
quelle movimentazioni possono di-
ventare maggiori compensi o ricavi
e dunque maggior reddito. In questo
quadro va anche detto come:
- i primi invii dovrebbero riguardare
i dati relativi ai periodi di imposta
2011 e 2012, senza un interessa-
mento dei periodi di imposta 2009
e 2010, nei quali già opera il nuovo
redditometro;
- la conservazione dei dati verrà
effettuata per un periodo pari al
massimo tempo previsto per gli ac-
certamenti fi scali e, dunque, sino al
31 dicembre del quinto anno suc-
cessivo a quello di presentazione
della dichiarazione, tenendo conto
anche del caso in cui la dichiarazio-
ne è omessa;
- vi è una incognita relativa ai conti
che sono stati aperti in seguito, per
esempio, allo scudo fi scale che sono
come noto segretati. Sulla base del-
la lettura del provvedimento non è
chiaro se anche questi dati saranno
comunicati ovvero verrà data con-
tezza esclusivamente della loro esi-
stenza, ma con valorizzazione pari
a zero.
Nessun commento:
Posta un commento