A
i nastri di partenza
l’anagrafe dei rappor-ti fi nanziari, pensata
dalla legge n. 214 del
22 dicembre 2011: i primi
«numeri» che affl uiranno per
essere a disposizione dell’am-ministrazione fi nanziaria ri-guarderanno, peraltro, proprio
questo periodo di imposta. Per
essere «valutati» e scremati
dall’amministrazione al fine
di intraprendere un’attività
di controllo nei confronti, pro-babilmente, di coloro che risul-teranno avere dichiarato un
reddito troppo basso rispetto
alle movimentazioni e alle di-sponibilità risultanti. Il tutto,
con un obiettivo reale: stanare
anche attraverso l’utilizzo del
redditometro quelle situazioni
reddituali incompatibili rispet-to ai dati fi nanziari. Un occhio
di riguardo sarà riservato an-che a coloro che, svolgendo una
attività soggetta agli studi di
settore, risulteranno essere
non in linea (sia in termini di
congruità sia di coerenza) con
quanto stimato da Gerico. Una
linea di accertamento, dunque,
che si va via via concretizzando,
condivisibile in linea di princi-pio, ma con l’incognita del reale
utilizzo e delle problematiche
che potrebbero verificarsi in
relazione ai periodi di impo-sta 2009 e 2010, anni in cui
opera il nuovo redditometro,
ma senza l’ausilio delle nuo-ve comunicazioni periodiche
dei dati di natura fi nanziaria.
Come accennato, dunque, si va
formando il puzzle delle nuove
ipotesi di selezione dei contri-buenti delineato dal decreto
legge n. 201 del 2011 (conver-tito appunto nella l. 214/2011)
nel quale erano espressi alcuni
principi valevoli, in particolare,
per gli accertamenti destinati
alle persone fi siche. Infatti:
- si affermava l’obbligo, in
capo agli intermediari fi nan-ziari, di trasmissione periodi-ca all’anagrafe tributaria delle
movimentazioni che hanno in-teressato i rapporti in essere e
di ogni informazione relativa ai
predetti rapporti necessaria ai
fi ni dei controlli fi scali, nonché
dell’importo delle operazioni;
- le informazioni comuni-cate sono utilizzate dall’am-ministrazione fi nanziaria per
l’elaborazione da parte della
stessa, sulla base di appositi
criteri selettivi di specifi che li-ste di contribuenti a maggior
rischio di evasione. Peraltro, la
fi nalità non è solo fi scale, ma
anche «sociale», in quanto le
informazioni che affluiscono
all’amministrazione fi nanzia-ria possono essere utilizzate
per la verifi ca dei dati Isee.
Il quesito al quale rispondere
è che tipo di attività concreta e
nei confronti di chi può svolgere
verifi ca l’Agenzia delle entrate
e, per queste fi nalità, quali sa-ranno i dati che saranno co-municati. Ad alcune di queste
problematiche si può già forni-re una risposta esaminando il
contenuto del provvedimento e
il relativo allegato.
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