lunedì 25 marzo 2013

La rinuncia al ricorso non esonera

Prima di proporre ricorso è bene rifl ette-re e fare le dovute valutazioni sui costi
che vanno sostenuti. Anche la rinuncia a
portare avanti una causa, infatti, non eso-nera dal pagamento del contributo uni-fi cato a prescindere dai motivi che pos-sono giustifi care questa decisione. Lo ha
chiarito il Consiglio di stato, prima sezio-ne, con il parere 4380/2011. La rinuncia,
dunque, non può comportare l’esenzione
dal pagamento del contributo unifi cato,
non potendo la causa estintiva del proce-dimento eliminare il fatto (presupposto
oggettivo del dovere contributivo) della
avvenuta proposizione del ricorso.
Per i giudici amministrativi, il contribu-to ha natura di prestazione imposta rien-trante nel concetto di tributo, che trova
il suo presupposto nella insorgenza di un
processo giurisdizionale o di un procedi-mento di tipo giustiziale. La rinuncia al
ricorso costituisce causa di improcedibi-lità o di estinzione del giudizio, che però
ha avuto una sua vita e durata, seppure
breve. In effetti, le norme che disciplina-no il contributo unifi cato contenute nel
dpr 115/2002, si legge nella motivazione
del parere, fanno riferimento ai «proces-si» e per concretizzare la sussistenza dei
presupposti per il sorgere dell’obbligazio-ne tributaria è suffi ciente la proposizione
del ricorso, «non rilevando quindi le vi-cende del procedimento o la sua estinzio-ne per ogni tipo di causa». Peraltro, non
è esonerato dall’obbligo neppure chi ha
proposto il ricorso non sapendo che fosse
tenuto a sostenere questo costo: sia per il
generale principio secondo cui l’ignoran-za della legge non scusa, sia perché una
volta sorto l’obbligo contributivo solo il
pagamento  è  in  grado  di  determinarne
l’estinzione. La Commissione tributaria
provinciale di Roma, prima sezione, con la
sentenza 205/2012, ha ritenuto che il con-tributo abbia natura fi scale e, per l’effet-to, si è dichiarata competente a decidere
sull’impugnazione dell’atto con il quale la
segreteria ne ha richiesto il pagamento al
ricorrente. Sono infatti qualifi cabili come
avvisi di accertamento o di liquidazione,
impugnabili  in  base  all’articolo  19  del
decreto legislativo 546/1992, tutti quegli
atti con cui l’amministrazione comunica
al contribuente una pretesa tributaria.
La  giurisdizione  si  estende  a  tutte  le
controversie che attengono all’esisten-za o all’entità dell’obbligazione. Perché
possa aversi una controversia fi scale, che
come tale possa essere attribuita alla giu-risdizione delle commissioni, non basta
che il ricorrente contesti con la propria
domanda l’esistenza delle condizioni da
cui la legge fa dipendere il suo assogget-tamento a una determinata pretesa, ma
è richiesto che la domanda sia rivolta nei
confronti dell’ente impositore.

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